Divieti nelle spiagge della Sardegna

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Estratto dall’ordinanza balneare anno 2021, pubblicata dall’Assessorato degli Enti locali e consultabile al seguente link in formato pdf.

Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione

E’ VIETATO

a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;

d) l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ect. ) sia pure contenuti in buste al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino;

e) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;

f) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;

g) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati (…);

h) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc…) senza previo avviso di delimitazione degli spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque ad una distanza superiore a mt. 15 dalla linea di battigia (…);

i) durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile(…). Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura (…)

j) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;

k) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc…) senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente(…);

l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;

m) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);

n) utilizzare sapone e shampoo;

o) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;

p) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull’arenile, sia in mare;
q) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;

r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

s) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc…) nelle zone destinate alla balneazione, dall’alba al tramonto;

t) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Mar ittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);

u) la balneazione, l’ormeggio e l’ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E’ consentita la sosta all’interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;

v) (…) In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire: esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno; esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente gestore della medesima; senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica; nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica; solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione. È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione